D.LGS. 231/01

Il decreto legislativo 231/01 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive.

La norma prevede infatti l'attribuzione di alcuni tipi di reati non più solo alle persone fisiche che hanno commesso l'illecito, ma anche alle persone giuridiche, quali ad esempio le società per cui lavorano. I destinatari di tale Decreto sono, ad esempio: Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria. La normativa è esclusa solo per le imprese individuali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi fatti, gli enti nel cui interesse sono stati commessi i reati in questione.

L’ente può essere esonerato da questa responsabilità amministrativa qualora dimostri di aver adottato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati o fatti illeciti.

Nell’art.6 del d.lgs. n. 231/2001 sono indicati quali debbano essere i requisiti dei modelli di organizzazione, ovvero le attività da mettere in atto per l’implementazione del modello:

    1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
    2. prevedere specifiche regole mirate a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
    3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie per  impedire la commissione di reati;
    4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello;
    5. introdurre un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

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