Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) non si applica esclusivamente ai dispositivi medici con finalità diagnostiche o terapeutiche, ma include anche una serie di prodotti privi di destinazione d’uso medica, elencati nell’Allegato XVI. Sebbene non impiegati a fini clinici, questi dispositivi possono comportare rischi analoghi a quelli dei dispositivi medici e sono pertanto soggetti agli stessi requisiti di sicurezza e prestazione.
Quali sono questi dispositivi inclusi nell’Allegato XV?
Ecco i gruppi di prodotti regolamentati pur non avendo finalità mediche:
- Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti sull’occhio.
- Protesi e impianti chirurgici non medici (es. estetici), destinati a modificare l’anatomia o a fissare parti del corpo.
- Sostanze o filler cutanei per uso estetico, iniettabili sotto la pelle o nelle mucose.
- Apparecchiature per la riduzione del tessuto adiposo (es. liposuzione, lipolisi, lipoplastica).
- Dispositivi a radiazione elettromagnetica ad alta intensità (laser, IPL, ecc.) utilizzati per epilazione, fotoringiovanimento, trattamenti estetici.
Requisiti regolatori applicabili
Sebbene privi di scopo medico, questi dispositivi devono:
- Rispettare i requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’Allegato I MDR.
- Essere accompagnati da documentazione tecnica (Allegati II e III).
- Essere oggetto di una valutazione clinica basata su evidenze scientifiche.
- Essere soggetti a sorveglianza post-commercializzazione (PMS/PMCF).
- Avere una marcatura CE, come qualsiasi altro dispositivo medico conforme al MDR.
Specifiche comuni e valutazione clinica
Per questi prodotti, la Commissione Europea può adottare delle Specifiche Comuni (SC), che definiscono:
- Le modalità per la gestione del rischio.
- I criteri minimi per la valutazione della sicurezza.
- La necessità di indagini cliniche, salvo adeguata giustificazione dell’equivalenza con dispositivi analoghi.
Obblighi dei Fabbricanti
- Implementare un sistema di gestione della qualità (SGQ).
- Condurre e aggiornare una valutazione clinica.
- Monitorare costantemente i dispositivi con un sistema di sorveglianza post-commercializzazione.
- Segnalare eventi avversi e adottare misure correttive in caso di incidenti o rischi.
- Estensione futura dell’Allegato XVI
La Commissione Europea può ampliare l’elenco dei dispositivi inclusi nell’Allegato XVI attraverso atti delegati, ogni volta che:
- Sussistano rischi analoghi a quelli dei dispositivi medici:
oppure
- Vi siano esigenze di salvaguardia della salute pubblica.
Conclusione
I dispositivi senza destinazione medica rappresentano una categoria regolata con rigore crescente, in virtù dei potenziali rischi per la salute. L’inclusione nell’Allegato XVI del MDR comporta obblighi stringenti per i fabbricanti, analoghi a quelli previsti per i dispositivi medici tradizionali. Una conformità proattiva e una valutazione clinica solida sono elementi essenziali per garantire la sicurezza degli utilizzatori e la trasparenza del mercato.
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