DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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SETTORE NOTIFICATO - OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE secondo il Regolamento (UE) 2016/425

I Dispositivi di Protezione Individuale, comunemente noti come DPI, sono strumenti essenziali per garantire la sicurezza e la salute delle persone in ambienti di lavoro o in situazioni potenzialmente pericolose. Si tratta di apparecchiature progettate e realizzate per essere indossate o tenute da un individuo con lo scopo di proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero compromettere la sua integrità fisica.

Questi dispositivi rappresentano una protezione fondamentale contro pericoli di varia natura, come agenti chimici, biologici, meccanici o fisici, e sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425. L’utilizzo corretto dei DPI è parte integrante della prevenzione nei luoghi di lavoro e contribuisce in modo significativo alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Per questi motivi, per la classificazione dei DPI, il Regolamento prevede tre categorie di rischio:

PRIMA CATEGORIA

La prima categoria di rischio comprende i DPI di progettazione semplice, per la protezione da rischi di danni di lieve entità, per i quali l’utilizzatore ha il tempo di accorgersi del sopraggiungere di un evento lesivo.

TERZA CATEGORIA

La terza categoria comprende i DPI di progettazione complessa, per la protezione da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente, per i quali l’utilizzatore non può accorgersi per tempo del sopraggiungere di un evento lesivo.

SECONDA CATEGORIA

La seconda categoria di rischio comprende tutti i DPI che non ricadono nelle due precedenti categorie di rischio.

Il Regolamento (UE) 2016/425 impone la Certificazione di Esame UE del Tipo, descritta nell’Allegato V (Modulo B), ai fabbricanti di DPI di seconda e terza categoria.

Per i soli DPI appartenenti alla terza categoria, il fabbricante deve anche attivare, presso un Organismo notificato, e sotto la propria responsabilità, una delle due procedure di valutazione della Conformità al Tipo descritte nell’Allegato VII – Modulo C2 oppure Allegato VIII – Modulo D.

La Marcatura CE dei DPI soggetti al controllo ai sensi del Modulo C2 oppure Modulo D è caratterizzata dalla presenza del numero dell’Organismo incaricato in tal senso accanto al numero della Marcatura CE.

Nel caso di ITEC, la marcatura è CE 2761.

PERCHÉ È IMPORTANTE CONSEGUIRE UNA CERTIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425.

La Certificazione DPI secondo il Regolamento (UE) 2016/425 è obbligatoria per l’immissione sul mercato dei prodotti che ricadono nel suo campo di applicazione.

L’immissione sul mercato di DPI non marcati CE o non certificati comporta sanzioni amministrative e nei casi più gravi anche penali.

Il fabbricante, dopo aver progettato il DPI in accordo con i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e delle norme armonizzate di riferimento, attiva la procedura di certificazione di cui all’Allegato V dello stesso Regolamento (Modulo B) e inoltra la domanda di certificazione presso un Organismo notificato per la tipologia di DPI in esame. Il fabbricante allega alla domanda la documentazione tecnica di fabbricazione e un numero di campioni sufficienti per l’esecuzione delle prove di tipo. Una volta superati tutti gli esami, l’Organismo emette il Certificato di Esame UE del Tipo.

Per i DPI appartenenti alla seconda categoria di rischio, il Certificato di Esame UE del Tipo costituisce già titolo per la commercializzazione dei DPI prodotti.

Per i DPI appartenenti alla terza categoria di rischio, il fabbricante deve completare, in alternativa tra loro, una delle due procedure di controllo di seguito descritte:

  • Modulo C2, descritta nell’Allegato VII al Regolamento (UE) 2016/425, è la procedura di controllo del prodotto finito.
    Consiste in un campionamento della produzione di serie, di norma con cadenza annuale, presso il magazzino del fabbricante o presso un luogo concordato. L’obiettivo è quello di verificare, attraverso l’esecuzione di prove di tipo, l’omogeneità della produzione di serie. In questo caso il fabbricante accantona esemplari rappresentativi dei singoli lotti di produzione durante l’anno e li tiene a disposizione dell’Organismo. Se le prove effettuate sulla campionatura vanno a buon fine, l’Organismo autorizza l’apposizione della Marcatura CE attraverso l’emissione di un Certificato di Conformità al Tipo – Modulo C2.
  • Modulo D, descritta nell’Allegato VIII al Regolamento (UE) 2016/425, è la procedura di valutazione del sistema di produzione con sorveglianza.
    Consiste in una certificazione del sistema di produzione analoga ad una certificazione secondo ISO 9001, ma con l’esclusione della progettazione e di alcuni altri punti minori. Se le verifiche sul sistema vanno a buon fine, l’Organismo autorizza l’apposizione della Marcatura CE attraverso l’emissione di un Certificato di Conformità al Tipo – Modulo D.

Inoltre, per i DPI appartenenti alla terza categoria di rischio, costituisce titolo per la commercializzazione l’ottenimento della certificazione di Modulo B associata alla certificazione di Modulo C2, oppure di Modulo D.

PERCHÉ SCEGLIERE ITEC PER CONSEGUIRE UNA CERTIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425.

ITEC è un Organismo Accreditato Accredia e Notificato dai Ministeri Competenti (numero di Notifica NB. 2761) per la certificazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il Regolamento (UE) 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018 in sostituzione della Direttiva 89/686/CEE. 

ITEC è Organismo notificato specializzato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, del corpo e delle mani, tra cui rientrano le attività di certificazione di:

  • tutti i DPI per la protezione delle vie respiratorie, inclusi quelli contro il rischio biologico e contro sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • guanti di protezione specifici contro il rischio biologico e contro sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • indumenti di protezione specifici contro il rischio biologico e contro sostanze e miscele pericolose per la salute.


ITEC dispone di un laboratorio all’avanguardia per l’esecuzione delle prove di certificazione. Clicca qui per saperne di più.


Per qualsiasi ulteriore informazione, o per prendere un appuntamento con il nostro dipartimento interno, contattaci all’indirizzo e-mail dpi@itec-cert.it

Domande frequenti (FAQ)

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